| Your Vstex SSO account |
Learn About Vstex Single Sign ON (English | Italian) |
|
 |
Welcome to Lega Calcio SL (Italy)
LEGA CALCIO SL ITALIA
Iscrizioni aperte per la Serie A - Stagione 2008-2009. Si concluderanno il 17 novembre. Il 24 novembre prendera' il via la stagione 2008/2009!
Non perdete l'occasione di partecipare al più bel Campionato del Secondo Mondo!
League Managers:
|
2009-03-06 news: GIUDICE SPORTIVO DEL 5 MARZO 2009
COMUNICATO UFFICIALE N° 02 del 5 Marzo 2009
GIUSTIZIA SPORTIVA
CAMPIONATO SERIE A SL
GARE DEL 02 MARZO 2009
A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
. Ammonizione (1° infrazione)
- Axl Bright (ACF Fiorentina SL)
- Fibi987 Saeed (Palermo SL)
- Bernard Torok (Lazio SL)
- leading Maximus (SLC Samp-Doria)
RICORSO BERNARD TOROK AVVERSO RODA FRECK
Il tesserato della società Lazio SL Bernard Torok ha presentato ricorso avverso il dirigente della società AS Roma Calcio SL Roda Frek con l’accusa di aver offeso lo stesso in chat pubblica. Il giudice sportivo, dopo aver letto con attenzione la chat pubblica incriminata, accertandosi che il log della chat era correttamente riportato dal richiedente della sanzione, ed esaminato il regolamento che all’articolo 4.1 appendice A cita “I tesserati che in qualunque luogo e situazione vadano ad offendere società,giocatori o dirigenti ledendo così la loro immagine senza presupposti oggettivi ma solo insinuando al fine di denigrare i sopra citati soggetti, saranno passibili di richiamo alla prima volta e successivamente di espulsione dal Campionato italiano sl. (…)”
Delibera
- di accogliere il ricorso proposto dal tesserato Bernard Torok;
- richiamo ufficiale al dirigente della società AS Roma Calcio SL Roda Frek per offese in chat pubblica (art. 4 punto A appendice A);
- ammenda alla società AS Roma Calcio SL di linden 250 in quanto il tesserato in oggetto reo di offese pubbliche è un dirigente della società (art. 3 punto C appendice A).
RICORSO RODA FRECK AVVERSO BERNARD TOROK
Il dirigente della società AS Roma Calcio SL Roda Freck ha presentato ricorso avverso il tesserato della società Lazio SL Bernard Torok con l’accusa di diffamazione nei propri confronti e di quelli della Lega Calcio SL in chat pubblica. Il giudice sportivo, dopo aver letto con attenzione la chat pubblica incriminata, accertandosi che il log della chat era correttamente riportato dal richiedente della sanzione, ed esaminato il regolamento che all’articolo 4.1 appendice A cita “I tesserati che in qualunque luogo e situazione vadano ad offendere società,giocatori o dirigenti ledendo così la loro immagine senza presupposti oggettivi ma solo insinuando al fine di denigrare i sopra citati soggetti, saranno passibili di richiamo alla prima volta e successivamente di espulsione dal Campionato italiano sl. (…)”
Delibera
- di accogliere il ricorso proposto dal tesserato Roda Freck;
- richiamo ufficiale al tesserato della società Lazio SL Bernard Torok per diffamazione in chat pubblica (art. 4 punto A appendice A);
- deplorazione alla società Lazio SL in quanto il tesserato in oggetto reo di diffamazione è al suo secondo richiamo ufficiale (art. 3 punto B appendice A). Al terzo richiamo ufficiale scatta automaticamente la squalifica del tesserato e ammenda alla società.
RICORSO ANTONAX ROSSINI (PRESIDENTE LEGA CALCIO SL) AVVERSO LAZIO SL
RICORSO AS ROMA CALCIO SL AVVERSO LAZIO SL
I due ricorsi vengono riuniti in uno unico in quanto le richieste fatte da entrambi i soggetti sono praticamente le stesse. Il presidente della Lega Calcio SL Antonax Rossini (non in qualità di presidente della società Virtus Lanciano 1924 SL) e la dirigente della società AS Roma Calcio SL marzietta Martinsyde hanno presentato ricorso avverso la società Lazio SL con l’accusa di diffamazione nei confronti della società AS Roma Calcio SL e della credibilità del campionato italiano con una news pubblicata sul sito ufficiale. Il giudice sportivo, dopo aver letto con attenzione la news pubblicata, ed esaminato il regolamento che all’articolo 4.1 appendice A cita “I tesserati che in qualunque luogo e situazione vadano ad offendere società,giocatori o dirigenti ledendo così la loro immagine senza presupposti oggettivi ma solo insinuando al fine di denigrare i sopra citati soggetti, saranno passibili di richiamo alla prima volta e successivamente di espulsione dal Campionato italiano sl. (…)”
Delibera
- di accogliere il ricorso proposto dal presidente della Lega Calcio SL Antonax Rossini e dalla dirigente della AS Roma Calcio SL marzietta Martinsyde;
- deplorazione alla società Lazio SL in quanto la news ritenuta denigratoria è stata pubblicata sulla pagina ufficiale della società (art. 3 punto B appendice A);
- ammenda alla società Lazio SL di linden 250 per le motivazioni sopra scritte (art. 3 punto C appendice A).
RICORSO CLORINDA BOUCHER AVVERSO RODA FRECK
Clorinda Boucher, in qualità di sponsor ufficiale della società Lazio SL, ha presentato ricorso avverso il dirigente della società AS Roma Calcio SL Roda Frek con l’accusa di ripetuti ban dalla land in cui era in svolgimento la partita Roma - Lazio. La stessa ha richiesto che il proprio ricorso venisse pubblicato e qui di seguito viene riportato: “il giorno 2 Marzo 2009 ero a vedere la partita di calcio Roma Lazio e venivo bannata per ben 2 volte dal sig.Roda Freak in quanto avevo troppi prim addosso, nonostante avessi già tolto gioielli ed altra roba...mancavano le scarpe e senza preavviso buttata fuori ben 2 volte. Vorrei che questa mia protesta fosse resa pubblica xchè di fronte questi atti di prevaricazione verso spettatori inermi sono schifata. Ricordo al Presidente che oltre ad essere una normale tifosa rappresento l'ORIENTAL LOVE sponsor ufficiale della Lazio sl e detto per inciso certi atteggiamenti non favoriscono certo sposorizzazioni future e x la lazio e x altre squadre. Il ban è una cosa che a mio avviso va data in mano solo a persone davvero capaci di gestire tale "potere" cmq spero mi sia dia conto di tale comportamento irrispettoso verso chi viene a guardare giocare e ancor più irriguardoso verso chi ha destinato parecchi linden alla squadra e di contro alla Lega
distinti saluti
CLORINDA BOUCHER”.
Il giudice sportivo, dopo aver chiesto informazioni all’arbitro dell’incontro, che ha confermato la presenza di lag nella land dove si è svolto l’incontro, ma di non aver mai richiesto il ban alla richiedente della sanzione; esaminato il regolamento che all’articolo 4.2 cita “L’arbitro ha l’autorità di: (…) Allontanare o far allontanare dal campo di gioco tutti coloro che con il loro comportamento o aspetto interferiscano con il regolare e sereno svolgimento della gara; (…)”, specificando che l’eventuale ban di tifosi o altre persone dalla land deve essere ESPRESSAMENTE RICHIESTO DALL’ARBITRO DELL’INCONTRO. Considerando però che, in quasi tutte le occasioni in cui viene fatta richiesta al pubblico di togliere tutti gli oggetti in modo da permettere ai giocatori in campo di subire il meno possibile attacchi di lag e di giocare al meglio IN GENERALE VIENE TOTALMENTE IGNORATA, questo giudice sportivo
Delibera
- richiamo alla rappresentante dello sponsor della società Lazio SL Clorinda Bouchet in quanto il pubblico deve sempre rispettare i giocatori sul campo togliendosi tutti i prims addosso per garantire ai giocatori stessi un corretto svolgimento della gara;
- richiamo ufficiale al dirigente della società AS Roma Calcio SL Roda Frek perché prima di operare al ban di un tifoso o di un’altra persona deve aspettare richiesta dall’arbitro oppure richiedere prima il permesso di bannare all’arbitro dell’incontro(art. 4 punto A appendice A);
- richiamo ufficiale all’arbitro dell’incontro Danilo Aldrin perché deve sempre prima dell’incontro sincerarsi che il pubblico si sia tolto tutti gli oggetti che possano creare lag e quindi alterare l’incontro, e richiederne il ban nel caso le sue richieste non venissero soddisfatte.
Il Giudice Sportivo
Gianluigi Rosca |
|